Aggiornamento UKAS
In data 21.04.2023 è stata pubblicata la Sentenza della V sez Consiglio di Stato n. 0489/2023 (ripresa anche dalla testata Sole 24 ore).
Tale sentenza del consiglio di stato si riferisce al ricorso di una Srl che, dopo aver vinto un appalto, si vedeva scavalcata da una Spa concorrente che aveva lamentato con successo il mancato computo del punteggio relativo alla certificazione ISO27001 (sicurezza informazioni), rilasciata da un soggetto accreditato presso l’ente inglese (UKAS).
Il contendente, in ultimo giudizio, ha sancito che le certificazioni accreditate da un organismo di accreditamento che non è membro della Comunità Economica Europea (nella fattispecie UKAS, ma potrebbe esser applicabile anche ad altri Enti di Accreditamento), non è un Ente Nazionale
Ai fini del regolamento (CE) n. 765/2008 che definisce il quadro giuridico per l’organizzazione e il funzionamento del sistema europeo di accreditamento, spiega EA, si intende per “organismo nazionale di accreditamento l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato … a svolgere attività di accreditamento”. Poiché il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE, l’UKAS ha cessato di essere un organismo nazionale di accreditamento.
European Accreditation (EA), è l’organismo europeo deputato alla regolazione e alla vigilanza nel settore del sistema degli accreditamenti delle certificazioni volontarie, i pareri di tale organismo non possono essere sindacati da parte dei Tribunali e dalle Corti degli stati membri, e le sue pronunce in merito al perimetro e la validità degli accordi sottoscritti, nell’ambito dell’Unione Europea, sono da considerarsi interpretazione autentica.
EA ha depositato relazione dettagliata in risposta ai quesiti del Consiglio di Stato di cui si cità la segunete parte:
“il regolamento (CE) n. 765/2008 definisce il quadro giuridico per l’organizzazione e il funzionamento del sistema europeo di accreditamento. Ai fini del predetto Regolamento si intende per “organismo nazionale di accreditamento l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento”. Poiché il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE, l’UKAS ha cessato di essere un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e per gli scopi del Regolamento (CE) n. 765/2008. Pertanto, i certificati UKAS non saranno più considerati una prova di “accreditamento” ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 nell’UE e i certificati e i rapporti emessi dagli Organismi di Valutazione della Conformità (CAB) accreditati da UKAS non sono più riconosciuti dal sistema normativo dell’UE a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad esempio gli Organismi Notificati ai fini della Marcatura CE, del Sistema di Scambio di Emissione dell’UE, dei Regolamenti dell’UE in materia di alimenti e mangimi, del Regolamento in materia di sicurezza informatica dell’UE denominato Cybersecurity Act e di altre normative dell’Unione Europea”.
EA ha ritenuto, di fatto, che le certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati da UKAS non siano conformi al regolamento n. 765 del 2008.
Il multilateral agreement è stato sottoscritto per la disciplina del settore delle certificazioni a livello mondiale, per dare sicurezza al mercato ed alle organizzazioni che vogliono certificarsi, ai loro clienti e stakeholders. In quest’ottica la posizione di EA è quantomeno discutibile ed anacronositica.
Nella fattispecie ci sono degli “strafalcioni” della sentenza, in quanto UKAS non è Ente Nazionale, ma lo è equiparato con l’Agreement del 2021 dopo Brexit, difatti l’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, ha sancito questo (da altri contenziosi) con un comunicato ufficiale di dicembre 2022.
Il tutto si riferisce a procedimenti e a fatti antecedenti questo comunicato di chiarimento. Per cui nella fattispecie, la sentenza non ribalta il comunicato ANAC 2022, ma sancisce che per quel tipo di dicitura, o meglio, per quel tipo di richiesta di bando, senz’altro UKAS non è competenze (come non lo è nessun ente Svizzero, Americano, Cipriota, ovvero qualsiasi Ente al di fuori della Comunità Europea).
Una sentenza del Consiglio di Stato si usa come riferimento qualora avvenga la stessa modalità di richiesta. I bandi, come è facile vedere, dal 2020 sono cambiati, e chiedono accreditamento da Ente Nazionale o equivalente.
Comunque stiamo monitorando la situazione, perché tale sentenza è stato utilizzata solo per fini commerciali e competitivi, si fa presente che un nuovo testo degli appalti pubblici, pubblicato il 01.04.2023, valido dal 01/07/2023, farà riferimento al sistema che hanno gli organismi di attestazione per le gare pubbliche e per verificare la sussistenza del certificato dell’operatore economico nei siti di riferimento (e principalmente nel sito IAF International Accreditation Forum, diverso da EA European Accreditation).
Si ricorda che un altro strafalcione diffuso che le certificazioni di gestione sono tutt’altra cosa rispetto alle certificazioni obbligatorie, in quanto la certificazione di gestione non è obbligatoria, ma porta dei vantaggi all’operatore economico: la certificazione di gestione sicuramente non è obbligatoria, ma (punteggi premianti, ma non sono da confondersi con le certificazioni obbligatorie, come indicato nella sentenza del consiglio di stato, dovute dal libero scambio circa la sicurezza dei prodotti (marchio CE, da trovarsi in tutti i prodotti rientranti nelle direttive elettromagnetiche, nei materiali da costruzione, giocattoli, sanitari ecc).
Quindi, una certificazione gestionale, governata dalla 17021, non è la stessa cosa di una certificazione obbligatoria, di cui fino a poco tempo fa ne erano responsabili direttamente i Ministeri, poi demandata agli Organismi nazionali di Accreditamento.
Questo è per specificare.
Come Organismo stiamo monitorando la situazione, per tutelare le informazioni ai nostri clienti.
Siamo a disposizione per qualsiasi delucidazione e spiegazione.
Non appena avremmo raccolto maggiori informazioni, ci riaggiorniamo per verificare se sono presenti elementi di crisi che in questo momento possono essere infondate da un punto di vista legislativo.